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D.Lvo 25/11/2006 n. 625Decreto Legislativo 25/11/1996 n. 625 Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; - Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi; - Visto il decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359; -Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996; - Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996; -Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996; - Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; emana il seguente decreto legislativo: TITOLO I Capo I Disposizioni generali Art. 1 - Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, si intende per: a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato UNMIG; b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione; c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957 n. 6, e successive modifiche, di seguito denominata legge n.6 del 1957; d) BUIG: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n.6 del 1957. Art. 2 - Disposizioni generali 1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto, valgono le disposizioni vigenti in materia. 2. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondità non superiore a 1200 m, nonché le attività di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953 n. 136, di seguito denominatalegge n.136 del 1953, e alla legge 24 luglio 1962, n.1072, sono assoggettate alla legge n. 6 del 1957, e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto. Art. 3 - Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni dellalegge 21 luglio 1967, n.613, di seguito denominatalegge n.613 del 1967, sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti dalle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 3. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea. Capo II Disciplina dei titoli Art. 4 - Modifiche alle procedure di conferimento di permessi di ricerca 1. Il programma dei lavori allegato alla domanda di permesso di ricerca è presentato in busta chiusa, da aprire allo scadere del termine di cui al comma 4. 2. Al fine di razionalizzare l'area richiesta, l'UNMIG può apportare modifiche non significative alla sua forma ed estensione. 3. Ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza. 4. Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3; le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili. 5. Nonostante l'avvio del procedimento di conferimento, resta ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni; il relativo provvedimento è pubblicato nel BUIG. 6. Il decreto di conferimento è pubblicato nel BUIG, riportando, per estratto, il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate, e comunicato alla regione o provincia autonoma territorialmente interessata. Art. 5 - Criteri di selezione tra domande concorrenti 1. Nei casi di cui all'articolo 4, la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri: a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari; b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste; c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori; d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi. 2. Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca. 3. Non sono considerati nella valutazione dei programmi di lavoro gli impegni assunti in modo non vincolante. 4. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi si tiene conto della capacita tecnica ed economica dei richiedenti rapportata agli impegni programmati. 5. Non è consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o giuridica. 6. I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Art. 6 - Procedimenti connessi al conferimento del permesso di ricerca 1. Le procedure di pubblicizzazione e di concorrenza di cui all'articolo 4 non si applicano nel caso di richieste di trasferimento parziali o totali di titolarità, di modifiche di denominazione sociale o cessione di attività, di proroghe di vigenza, di richieste di concessione di coltivazione, di richieste di modifica dei programmi di lavoro o dei relativi tempi di esecuzione. Art. 7 - Durata del permesso di ricerca 1. Quando è necessario per completare l'attività di ricerca, il titolare del permesso di ricerca può ottenere una prima proroga triennale se ha realizzato interamente, salvo documentati casi di forza maggiore, il programma lavori approvato all'atto del conferimento, rispettando le eventuali prescrizioni di salvaguardia ambientale stabilite nel decreto di conferimento; nella domanda di proroga il richiedente dichiara di aver ottemperato alle disposizioni e alle eventuali prescrizioni in materia ambientale; non è considerata causa di forza maggiore l'intervenuta necessità di ulteriori indagini preliminari alla perforazione. 2. Il programma relativo al primo triennio di proroga deve prevedere la perforazione di un pozzo esplorativo. 3. Il titolare può ottenere una seconda proroga triennale con le modalità di cui al comma 1 se ha realizzato il programma dei lavori approvato all'atto della prima proroga e se le possibilità minerarie residue dell'area giustificano la proroga stessa. Art. 8 - Inadempienze nell'attuazione dei programmi 1. Nei casi di inadempienza o ingiustificato ritardo nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7 il Ministero, previa contestazione del fatto, procede a dichiarare la decadenza dei titolari, comminando altresì una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari al 10% del costo previsto dei lavori non realizzati, e comunque non inferiore ai trenta milioni e non superiore a lire centoottanta milioni. Art. 9 - Estensione del permesso di ricerca 1. L'articolo 6, comma 2, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terraferma e mare.". 2. Non si fa luogo a riduzioni dell'area del permesso di ricerca se l'area iniziale è inferiore a 300 chilometri quadrati. Art. 10 - Richiesta in permesso di aree già detenute in precedenza 1. L'articolo 6, comma 7, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se non dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.". Art. 11 - Esercizio del permesso di ricerca 1. L'articolo 6, comma 8, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.". 2. L'articolo 6, comma 9, della legge n.9 del 1991 è sostituito dal seguente: "9 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può prorogare i termini di cui al comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di for za maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.". 3. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari del permesso di ricerca è autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero. Art. 12 - Sospensione del permesso di ricerca 1. Nell'articolo 6, comma 10, della legge n.9 del 1991 tra la parola: "adempimenti" e le parole: "che comportino" sono inserite le seguenti: "o limitazioni". |
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